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Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007

Descrizione

Si pubblica estratto dello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, emanato come Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007.

Il Presidente della Repubblica emana il seguente regolamento:

Art. 1.
Modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e’ sostituito dal seguente: “Art. 4 (Disciplina). – 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunita’ scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita’ educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita’ ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunita’ scolastica, nonche’ al recupero dello studente attraverso attivita’ di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunita’ scolastica.
3. La responsabilita’ disciplinare e’ personale. Nessuno puo’ essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo’ influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso puo’ essere sanzionata, ne’ direttamente ne’ indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalita’.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualita’ nonche’, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita’ del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
Allo studente e’ sempre offerta la possibilita’ di convertirle in attivita’ in favore della comunita’ scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita’ scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita’ scolastica puo’ essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunita’ scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorita’ giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita’ scolastica.
9. L’allontanamento dello studente dalla comunita’ scolastica puo’ essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita’ e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumita’ delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento e’ commisurata alla gravita’ del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravita’ tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunita’ durante l’anno scolastico, la sanzione e’ costituita dall’allontanamento dalla comunita’ scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. 
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l’autorita’ giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunita’ scolastica di appartenenza, allo studente e’ consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.”.

Art. 2.
Modifiche all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e’ sostituito dal seguente: “Art. 5 (Impugnazioni). – 1. Contro le sanzioni disciplinari e’ ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e’ composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e’ presieduto dal dirigente scolastico.
2. L’organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e’ assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunita’ scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L’organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attivita’ istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 e’ reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell’ufficio scolastico regionale puo’ decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all’articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita’ piu’ idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all’interno dell’organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L’organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.”.

Art. 3.
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola
1. Dopo l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: “Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). – 1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu’ idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.”.

Roma, 21 novembre 2007

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